Le bandiere a bordo

 

Con l’arrivo della bella stagione tornano a navigare molte barche… non dimenticate il bon ton e le leggi vigenti in ambito di bandiere. BANDIERA DI NAZIONALITA’ Ogni barca o postazione a terra deve issare all’alba la bandiera relativa alla propria nazionalità che sarà, tra tutte, la più grande. Questo serve a comunicare a chi eventualmente dovesse vederci che la barca/base è sveglia e operativa. Questa stessa bandiera andrà ammainata e risposta al tramonto, quando, anche se la base non cessa le sue attività, è inutile che venga lasciata sventolare in quanto che il buio nessuno potrebbe vederla. In barca questa bandiera va sempre esposta e il più a poppa possibile. La bandiera esprime la nazionalità della barca ma non necessariamente quella dell’armatore.

BANDIERA DI CORTESIA La bandiera di cortesia è invece la bandiera che è “buona norma” issare quando si sta navigando delle acque o circoscrizioni differenti da quelle della nostra bandiera nazionale (es in Croazia una barca italiana dovrà esporre la bandiera Croata). Per le barche a motore viene issata sull’asta di prora, per le barche a vela deve essere issata a dritta sulla parte esterna, mentre per le imbarcazioni con più di un albero sarà issata alla sagola della crocetta principale di dritta dell’albero di maestra.

BANDIERA ARMATORIALE La bandiera armatoriale è la bandiera che contraddistingue l’armatore e che può essere scelta liberamente purché non assomigli a bandiere già in uso. Sugli yachts a motore con albero centrale, viene issata a sinistra parte interna; su imbarcazioni fornite di albero singolo, viene issata alla crocetta principale di sinistra; su quelle a più alberi alla crocetta principale di sinistra dell’albero di maestra; oppure, se non esiste crocetta, su quelle a due alberi, sull’albero prodiero, su quelle a tre alberi all’albero poppiero. Essa viene issata quando l’armatore sale e ammainata quando scende. Essa dovrà sempre lasciare il posto qualora in barca fosse imbarcata un’alta autorità (capo di stato, principe, etc) o per cortesia qualora ci fosse a bordo un capitano di grado maggiore, al posto della quale viene issata la bandiera relativa.

GUIDONE SOCIALE E’ il guidone del Circolo Nautico nei cui registri è iscritta l’imbarcazione da diporto, o del Circolo cui è associato l’armatore dell’imbarcazione. Non è buona norma alzare contemporaneamente il guidone di più di un club. A differenza delle altre bandiere è consentito che rimanga a riva giorno e notte, sia che l’imbarcazione si trovi all’ancora, sia che si trovi in navigazione. Il guidone sociale si ammaina solo quando l’imbarcazione è in disarmo. Su imbarcazioni senza alberi viene issato all’asta di prora; su yachts a motore ad albero centrale, viene issato a dritta parte interna; su quelle fornite di uno o più alberi, in testa all’albero di maestra. Per le imbarcazioni ad un solo albero, sulla cui testa è istallata un’antenna radio, è consentito issare il guidone sociale sulla crocetta principale di dritta. In tal caso, navigando in acque estere, il guidone sociale deve far luogo alla bandiera di cortesia. Pertanto viene spostato alla crocetta principale di sinistra, unitamente all’eventuale bandiera armatoriale. Con il Gran Pavese a riva, il guidone sociale deve essere issato alla crocetta principale di dritta dell’albero di maestra.

BANDIERA DI LIBERA PRATICA Entrando in un porto straniero a volte può essere richiesto dalla normativa locale di mettere a riva, alla crocetta principale di sinistra, la bandiera gialla, che corrisponde alla lettera “Q” del codice internazionale dei segnali. Questa bandiera, anticamente denominata “di quarantena”, corrisponde ad una dichiarazione fatta all’autorità marittima del porto di arrivo, che l’equipaggio è in perfette condizioni di salute e che si richiede la “libera pratica”, ovvero il permesso di ormeggiare e sbarcare. Purtroppo troppo spesso si vedono bandiere nazionali trascurate e deteriorate. Attenzione, è reato penale.

VILENDIO ALLA BANDIERA I reati di vilipendio alla bandiera consistono in espressioni verbali o azioni fisiche che la legge considera ingiuriose nei confronti della bandiera nazionale (art. 292 c.p.) o di quella di uno Stato estero (art. 299 c.p.). « Chiunque vilipende con espressioni ingiuriose la bandiera nazionale o un altro emblema dello Stato è punito con la multa da euro 1.000 a euro 5.000. La pena è aumentata da euro 5.000 a euro 10.000 nel caso in cui il medesimo fatto sia commesso in occasione di una pubblica ricorrenza o di una cerimonia ufficiale. Chiunque pubblicamente e intenzionalmente distrugge, disperde, deteriora, rende inservibile o imbratta la bandiera nazionale o un altro emblema dello Stato è punito con la reclusione fino a due anni. Agli effetti della legge penale per bandiera nazionale si intende la bandiera ufficiale dello Stato e ogni altra bandiera portante i colori nazionali. » (Articolo 292 c.p., Vilipendio alla bandiera o ad altro emblema dello Stato) « Chiunque nel territorio dello Stato vilipende, con espressioni ingiuriose, in luogo pubblico o aperto o esposto al pubblico, la bandiera ufficiale o un altro emblema di uno Stato estero, usati in conformità del diritto interno dello Stato italiano, è punito con l’ammenda da euro 100 a euro 1.000. » (Articolo 299 c.p., Offesa alla bandiera o ad altro emblema di uno Stato estero).


 

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